Ecobonus

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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari possono usufruire di una detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.


La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali possono usufruire di una detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) che parte dal 65% e può arrivare al 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Le percentuali di incentivo sono commisurate all’entità dei lavori e agli obiettivi di efficientamento raggiunti.

 Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef o dell’Ires dovuta per l’anno in questione. L’importo eventualmente eccedente non può essere rimborsato né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

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